Una delle questioni che restano sul tavolo è quella delle gite scolastiche o visite di istruzione. La domanda che spesso gli insegnanti di sostegno si pongono se sono costretti ad accompagnare l’allievo disabile in gita oppure no. Insomma si tratta di un obbligo oppure no? A prescindere da ciò la maggior parte dei colleghi decide autonomamente di accompagnare lo studente in visita di istruzione caricandosi di responsabilità talvolta davvero gravose.
La legge cosa prevede?
In realtà non esiste una normativa specifica, questo significa che l’accompagnare o meno l’allievo disabile in gita è una scelta personale del docente di sostegno. Va inoltre ricordato – spesso molti lo dimenticano – che l’allievo diversamente abile non è l’allievo dell’insegnante di sostegno, ma è l’allievo della classe quindi anche dei docenti curriculari. Proprio tali docenti nel momento nel quale decidono di proporre una visita di istruzione devono tener conto anche della composizione della classe e quindi dell’eventuale presenza di allievi disabili. In caso di presenza di alunni diversamente abili dovranno provvedere a progettare l’uscita didattica tenendo conto dell’esigenze di tali allievi.
Va anche ricordato che le visite di istruzione sono regolamentate dai consigli di Istituto che raccolgono i pareri e le proposte dei Collegi dei docenti così come previsto dal comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. Tuttavia va sottolineato che il docente di sostegno non ha alcun obbligo di accompagnare l’allievo di sostegno in gita, la sorveglianza eventualmente e l’accompagnamento può essere affidata al docente curriculare o da un operatore di assistenza, da un collaboratore scolastico, nel caso di scuola superiore anche da un compagno della classe. Tutto ciò va stabilito in fase di organizzazione dell’uscita didattica.