La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude il convivente tra i soggetti che possono fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità.
La controversia parte dal giudice del lavoro di Livorno, la causa è stata avviata da una dipendente di una Usl della provincia di Livorno, la quale insieme al compagno si ritrova ha combattere la dura battaglia contro il morbo di Parkinson.
La donna aveva chiesto, come accade per le persone coniugate o per i parenti fino al secondo grado,di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992, permessi che invece si era vista negare visto il loro status di conviventi.
La consulta ha però dichiarato le rimostranze fondate ed ha evidenziato come tale norma violasse gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
La corte Costituzionale poi con la sentenza 213 depositata negli scorsi giorni ha sciolto ogni dubbio dichiarando l’illeggitimità della legge 104 del 1992 e le successive modifiche attuate nel 2010, nello specifico l’addove la legge non includeva il convivente tra i possibili beneficiari de permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa alle figure previste.
Decisione ancor più importante, perchè presa nonostante il parere contrario di Presidenza del consiglio e INPS.
La spiegazione dei giudici rispetto al verdetto è stata quella di far emergere l’importanza di tutelare la salute sia psichica che fisica delle persone con disabilità e non di equiparare figure come quella del coniuge e del convivente che restano diverse tra loro.